Con Risoluzione n. 65 del 18 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
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In particolare, l’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha istituito un credito d’imposta, alle condizioni ivi previste, per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali.
Il comma 3, del medesimo articolo 81, ha previsto, tra l’altro, che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta in argomento è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: