Con la circolare 56 del 11 marzo 2025 INPS ha adeguato il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle ultime decisioni della Banca centrale Europea che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25%, portandolo al 2,65%.
In sintesi l'istituto comunica che dal 12 marzo 2025:
Va ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne ha chiarito le implicazioni
Di seguito tutti i dettagli forniti dall'Istituto .
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La circolare 56 2025 precisa che l’interesse di dilazione[4] per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,65% annuo e
trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 marzo 2025.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 12 marzo 2025, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,65% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari 8,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
INPS ricorda che :
1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:
2- L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dal 12 marzo 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%
Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 ( Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS.
Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:
Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.
Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.