Attualità Pubblicato il 14/03/2024

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Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

Pronto ordini n 27/2024 Commercialisti: chiarimenti sulla debenza della quota di iscrizione per iscritto sospeso con provvedimento disciplinare e che non esercita la professione



Il CNDCEC con il pronto ordini n 27/2024 chiarisce il caso del contributo per quota iscrizione di un commercialista sospeso.

Veniva chiesto se l'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo debba essere adempiuto anche dall'iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Vediamo i chiarimenti del Consiglio Nazionale.

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Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

Il Consiglio ha pertanto una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione. 

Nonostante l'utilizzo del nome ‘contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.

Lo stato di "sospeso" determina per il professionista, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare.

Tuttavia, il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 168/20201, l'iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

Inoltre, si evidenzia che in base all'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 l'inosservanza dell'obbligo di pagamento determina, osservate le forme del procedimento disciplinare, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. 

In base all'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.



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