Con Risposta a Interpello n 260 del 16 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro delle comunicazioni da inviare ai fini del credito di imposta per i beni strumentali nuovi.
In particolare la comunicazione preventiva e a completamento degli investimenti non sono soggette a termine e pertanto il soggetto interpellante dovrà, se non ha ancora provveduto, inviare la comunicazione preventiva e poi quella a completamento senza remissione in bonis, vediamo il caso di specie.
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L'Srl istante evidenzia di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che possiede tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».
Le Entrate ricordano che l'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti ed è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.. [...]».
Con decreto del MIMIT del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».
Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:
Tuttavia, le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
L'agenzia chiarisce che l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
Per fruire del credito l'istante dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.