Attualità Pubblicato il 20/11/2024

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Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas



Il 2025 è alle porte e si intravede già la prima applicazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva UE Case Green in vigore già da alcuni mesi, ma che necessita anche norme nazionali di recepimento.

Sui dettami della direttiva ecologica, che ha come obiettivo finale quello delle emissioni zero entro il 2050, nulla compare nella bozza di DDL di Bilancio 2025 relativamente allo stop per il bonus caldaie a gas.

Tra i temi della Direttiva vi è appunto l'abbandono dei combustibili fossili a partire dalle caldaie a gas delle abitazioni, da rendere operativo già dal 2025, ma pare che nella bozza di legge di bilancio nulla vi sia in merito.

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Bonus caldaie a gas: stop dal 2025?

La Direttiva dovrà essere recepita da ciascun paese appartenente all'Unione, e prevede un piano di ristrutturazioni per gli edifici residenziali.

Si prevede una incentivazione delle installazione di sistemi ibridi ad esempio o caldaie con pompe di calore e lo stop agli incentivi per le caldaie alimentate solo a metano. Incentivati anche i sistemi solari con regole più chiare.

I punti principali della normativa Case Green sono: 

Direttiva case green: le regole per gli edifici esistenti

Ai sensi dell'art 8 della Direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. 

Gli Stati membri prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni della qualità degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

Direttiva case green: le regole per gli edifici di nuova construzione

Ai sensi dell'art 7 gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all'articolo 11:

Fino all'applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5. 

Qualora gli enti pubblici intendano occupare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà, si prefiggono che l'edificio sia un edificio a emissioni zero.

Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 che modifichino l'allegato III per stabilire un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica. Il primo atto delegato a tal fine è adottato entro il 31 dicembre 2025.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 ad edifici per cui, entro le date di cui ai paragrafi 1 e 2, siano già state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti, anche per un cambiamento di destinazione.

Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l'introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030, tenendo conto di una progressiva tendenza al ribasso, e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edifici differenti.

Tali valori limite massimi sono in linea con gli obiettivi dell'Unione di conseguire la neutralità climatica.

La Commissione formula orientamenti, condivide le prove in merito alle politiche nazionali esistenti e offre assistenza tecnica agli Stati membri, su richiesta di questi ultimi.

Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni della qualità ottimale degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. 

Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.



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