L'articolo 15 del disegno di legge di bilancio che sta per giungere in aula per la discussione e approvazione finale, prevede alcune novità sulla disciplina dei lavoratori frontalieri e in particolare :
Il primo comma consente già nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, che i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Tale attivita svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza,si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.
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Il comma 2 precisa inoltre che le disposizioni dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi
di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero
per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Infine con il comma 3 si prevede che con il nuovo apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale destinato al finanziamento ai livelli del precedente accordo del 1973, è destinata anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all’articolo 10,
comma 5, della citata legge n. 83 del 2023.