Attualità Pubblicato il 11/12/2024

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Lavoro all'estero: le novità in legge di bilancio 2025

di Redazione Fisco e Tasse

La bozza della legge di bilancio anticipa al 2025 le previsioni dell'accordo Italia- Svizzera firmato nel 2020 e in corso di ratifica, fino alla entrata in vigore



L'articolo 15 del disegno di legge di bilancio  che sta per giungere in aula per la discussione e approvazione finale,  prevede  alcune novità sulla disciplina dei lavoratori frontalieri  e in particolare :

Il primo comma  consente già nel periodo compreso tra il 1°  gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo,  che i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in  modalità di telelavoro presso il proprio  domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.  Tale attivita  svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza,si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato  contraente.




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Interpretazione autentica art 51 comma 8 bis TUIR

Il comma 2  precisa inoltre che le disposizioni dell’articolo 51, comma 8-bis, del  TUIR si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi

di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero

per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una  volta alla settimana.

Infine  con il comma 3  si prevede che  con il nuovo  apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale  destinato al finanziamento  ai livelli del precedente accordo del 1973,  è destinata anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all’articolo 10,

comma 5, della citata legge n. 83 del 2023.



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