Attualità Pubblicato il 11/12/2024

Tempo di lettura: 2 minuti

Milleproroghe: contratti a termine con causale generica anche nel 2025

di Redazione Fisco e Tasse

Resta possibile concordare individualmente le " esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva " che giustificano un contratto a termine fino a 24 mesi



Nel decreto Milleproroghe approvato definitivamente dal Governo  in versione bollinata in attesa di pubblicazione in Gazzetta,  è presente  la proroga  fino al 31 dicembre 2025 del regime transitorio  sui contratti a termine  introdotto dal dl 48/2023 (inizialmente fissato al 30 giugno 2024 e poi slittato al 31.12.2024)

Si tratta in particolare della possibilità per i datori di lavoro  di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi , ma sempre entro il massimo previsto di 24 mesi,  se il CCNL  applicato non contiene specifiche sulle causali utilizzabili.

Leggi qui  tutte le novità del Milleproroghe approvato 

La norma afferma che il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare individualmente  le " esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva " che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi".

Si tratta di fatto di una liberalizzazione ancora per un anno, del prolungamento di contratti oltre i 12 mesi,  dato che l'accordo avviene tra due parti, datore e lavoratore,  non esattamente di pari  peso contrattuale. 

Ricordiamo meglio di seguito la disciplina vigente, in attesa della ufficialità della norma con la pubblicazione in GU.

Ti puo interessare leggere  anche Il contratto a tempo determinato 2024 tutte  le regole 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Contratti a termine e Causali valide secondo il DL 48 2023

La revisione della disciplina sulle  causali per Contratti a Termine  oltre i 12 mesi prevista dall'Art. 24 del DL 48/2023, che ha modificato l’art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015,  è in sintesi la  seguente :

E' possibile  superare il termine di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi)  per i contratti a tempo determinato (non stagionali) solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Causale prevista nei contratti collettivi (art. 51 del DLgs. 81/2015) – (lett. a).
  2. In assenza di quanto  sopra: per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva definite dalle parti ( lett b)
  3.  per Sostituzione di altri lavoratori – (lett. b-bis).

La disposizione lettera b)  era intesa come transitoria (inizialmente fino al 30.4.2024), in attesa della definizione delle  causali specifiche  da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali nei contratti  collettivi nazionali.

 In caso di utilizzo di tale condizione il datore deve indicare chiaramente nel contratto le ragioni giustificatrici per l’uso del contratto a termine.

E' intervenuta  in merito la Sentenza Cassazione n. 27621/2023:




TAG: Lavoro Dipendente