Con una nuova nota, la n. 9326 del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio della patente a crediti per i cantieri prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)
Vediamo di seguito la disciplina generale e i chiarimenti forniti.
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A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti.
Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dal DM 132 2024 .
La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024.
Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.
Su questo punto la nota precisa che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente o di documento estero equivalente.
La normativa prevede anche una sanzione amministrativa che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.
Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.
Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.
Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.
I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto.
La nota 9326 INL ricorda che
In particolare l'ispettorato precisa, sulla possibilità di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (...) e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
ATTENZIONE :
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
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