Con Risposta n 247 del 6 dicembre le Entrate chiariscono il caso di una trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp).
Viene chiarito che, sebbene, la trasformazione di cui si tratta, non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Concordato preventivo biennale (Cpb) poichè determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società.
Vediamo maggiori dettagli della risposta ADE.
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Le Entrate nel replicare evidenziano che l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB o concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti con forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta una modifica ra il soggetto che ha aderito al CPB, ossia l’Associazione e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento, ossia la STP.
Con la trasformazione si viene a determinare la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia.
Dunque, con la trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti.
Infatti, le dinamiche di funzionamento degli ISA, strumento base per l’elaborazione delle proposte di CPB, e l’impianto del CPB stesso risultano diversi a seconda che si riferiscano a lavoratori autonomi o soggetti imprenditori.