Il Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024) ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa sulla somministrazione illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali che erano state abrogate con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, con l'intento di garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese.
Le nuove disposizioni sono già in vigore dal 2 marzo 2024, vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevedono.
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Come anticipato, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata da parte di soggetti non autorizzati ( ad esempio con appalti o distacchi fittizi) è punita con l'arresto fino a un mese o in alternativa con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ATTENZIONE la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore.
Si ricorda che la somministrazione di lavoro è riservata delle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015)
Per l'attività di intermediazione non autorizzata, anche in assenza di scopo di lucro, scatta l'arresto fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro.
Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.
Da segnalare anche che, per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003, per cui gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti
La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
Infine , con il nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro sul calcolo delle sanzioni, per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti ad esempio un committente e piu appaltatori , il limite dei 50.000 euro trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto"