Con l’ordinanza n. 28091 del 31 ottobre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale le Associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato (legge n. 398/1991), sono tenute alla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal fatto di aver o meno prodotto dei redditi.
La Cassazione specifica che in base all'articolo 1, comma 1 del Dpr n. 600/1973, infatti, "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta".
Pertanto, l’accertamento induttivo effettuato a seguito di verifica fiscale effettuata presso una srl a cui l’associazione sportiva aveva fatturato l’attività pubblicitaria svolta, è legittimo.
Vediamo i fatti di causa.
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L'Agenzia delle Entrate notificava ad una associazione esercente attività sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento con il quale, constatato che l'ente suddetto aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno 2006, determinava induttivamente, ai sensi degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA.
L'atto impositivo era stato emesso a seguito di verifica fiscale condotta presso una srl da cui era emerso che tale società aveva annotato nel registro degli acquisti una ft emessa nei suoi confronti dalla predetta associazione, inerente ad attività pubblicitaria svolta nell'anno 2005.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che:
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, con il terzo dei quali si sostiene che avrebbe errato il giudice di secondo grado nell'affermare che le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Veniva obiettato che dette associazioni, qualora svolgano anche attività commerciale, sono obbligate alla tenuta di una contabilità separata, sicchè la contribuente avrebbe comunque dovuto annotare le fatture emesse per prestazioni diverse da quelle meramente sportive e presentare le prescritte dichiarazioni fiscali.
Si contestava anche l'impugnata sentenza nella parte in cui sancisce l'illegittimità dell'operato accertamento "induttivo", impropriamente definito "sintetico", sull'erroneo presupposto che l'Associazione non avesse prodotto alcun reddito d'impresa nel periodo d'imposta in verifica.
Secondo la Cassazione il primo e il terzo motivo sono fondati e il secondo è assorbito, e in relazione al terzo motivo evidenzia che, per giurisprudenza della Corte, le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti; tanto in virtù dell'art. 1 , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 , in base al quale:
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge:
La Cassazione afferma che ha indubbiamente errato la CTR nel sostenere, in violazione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che la contribuente non fosse obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
Nel contempo, poiché dalla ricostruzione fattuale della vicenda da essa operata non emerge l'avvenuto esercizio dell'opzione di cui si è detto, il collegio regionale è pure incorso nella falsa applicazione dell'art. 2 , comma 1, della L. n. 398 del 1991 nel momento in cui ha apoditticamente asserito che l'Associazione risultava esentata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Riguardo, infine, alla contestazione involgente l'affermata illegittimità dell'accertamento induttivo compiuto dall'Ufficio nella quale si sostanzia la formulata denuncia di violazione dell'art. 39 , comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, essa rimane assorbita dalla riscontrata apparenza della motivazione resa dalla CTR sul punto relativo alla produzione di reddito d'impresa da parte della contribuente.
In definitiva, il primo e il terzo motivo sono fondati, mentre il secondo rimane assorbito.