L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.
Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.
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In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalità definiti dalle ordinanze:
puo' provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:
I contributi concessi con la modalità del finanziamento agevolato non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Con l'art 3 rubricato Modalità di erogazione dei contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica, che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma 2, alla presente ordinanza, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti, definendo se l'erogazione avverra' secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
L'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento agevolato potrà avvenire, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:
Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l'accreditamento delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata, dal quale l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.
Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita' disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di concessione del contributo.
Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al
oggetto beneficiario.
Il citato conto corrente vincolato potra' essere aperto presso l'istituto di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario e dovra' essere comunicato tramite apposita modalità sulla piattaforma informatica, all'uopo implementata, mediante la compilazione:
Sul conto corrente vincolato potranno essere accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e potranno essere disposti pagamenti unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati al comma 3 del presente articolo.
Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» «B» alla presente ordinanza.
L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:
Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.