La Circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024 illustra le disposizioni introdotte dal Decreto-legge n. 160/2024, con riferimento alle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC).
Di seguito, un riassunto dettagliato, utile ai datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.
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Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).
Destinatari della Misura
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:
Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.
Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:
I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.
ATTENZIONE È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.
L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.
Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.
Flusso Uniemens: I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza. Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.
Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.