Attualità Pubblicato il 29/11/2024

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Autofattura per ritardo del fornitore: come regolarizzare con TD20

di Redazione Fisco e Tasse

La guida aggiornata al 2024 delle Entrate sulla fatturazione elettronica riporta istruzioni per i codici natura da utilizzare nelle varie casistiche



Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)

Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro specificano come comportarsi nel caso di necessità di regolarizzazione.

Ricordiamo intanto che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.

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Autofattura per ritardo del fornitore: come regolarizzare

Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia di omessa fattura da parte del C/P committente/prestatore, di ricezione di una fattura irregolare, il C/C cedente, previo versamento dell’IVA , ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando:

Attenzione al fatto che, nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso. 

Le istruzioni ADE specificano che la rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

In questi casi, il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. 

Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: 

La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta.

Attenzione il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA, indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 



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