L'INPS ha pubblicato nel Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024 alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e il trattamento degli assegni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012.
Vediamo in sintesi principali chiarimenti.
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Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.
Caratteristiche principali:
I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:
La domanda di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.
Procedura online:
La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati" Opzione: "Ricongiunzione".
I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.
La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.
L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.
La procedura richiede due passaggi :
In primo luogo è necessaria la Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo per avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.
Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: prestazioniarticolo4@inps.it alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.
La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.
I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.
La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.
In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.
Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.
Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.
Avvertenze: