Con la Risposta a interpello n 227 del 25 novembre si affronta il regime di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 o Codice degli appalti pubblici e disciplinati successivamente dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Il quesito riguarda se tali incentivi, erogati nel 2024 e riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta precedenti (2016-2023), debbano essere soggetti a tassazione separata o ordinaria, in base alle modalità di maturazione ed erogazione.
L'istante evidenzia che il ritardo nell'erogazione è dovuto al complesso iter normativo e regolamentare necessario per stabilire i criteri di liquidazione, vediamo la replica delle Entrate.
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L'istante è un ente pubblico che deve erogare incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Gli incentivi riguardano attività svolte in anni precedenti (dal 2016 al 2023), ma che non sono stati liquidati in tempo per ragioni amministrative e regolamentari.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se gli incentivi erogati nel 2024, ma riferiti a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti, debbano essere assoggettati a:
L'Agenzia chiarisce, in riferimento al caso di specie analizzato che si applica:
La risposta fa riferimento al principio di cassa (art. 51 del TUIR) e al regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR), specificando le circostanze in cui ciascun regime si applica.