Attualità Pubblicato il 22/11/2024

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TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce



E' stata pubblicata ieri la Risposta a interpello n. 225  2024 dell'Agenzia delle entrate in tema di Imponibilità del TFR/TFS. La risposta    chiarisce in particolare un caso di detassazione parziale del trattamento di fine servizio (TFS) prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La domanda riguardava  due aspetti :

  1. Applicazione del limite di 50.000 euro: L’istante ha chiesto se il limite massimo di 50.000 euro, su cui è applicabile la detassazione, debba essere considerato per ogni singola rata (nel caso di pagamento rateale) oppure come importo complessivo dell’indennità.
  2. Destinatari del beneficio: L’istante ha chiesto se il regime di detassazione si applica esclusivamente al TFS o se può  riguardare  anche i trattamenti di fine rapporto (TFR) maturati dai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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Il quesito e la risposta dell'Agenzia sulla detassazione del TFS

Come noto , il regime  istituito dal DL 4 2019 prevede una riduzione progressiva dell'aliquota IRPEF in base al tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità. Tuttavia, tale beneficio è limitato a un imponibile massimo di 50.000 euro.

 L'Agenzia ha chiarito che questo limite si applica al totale imponibile, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in un'unica soluzione o in più rate. Questo risponde ai dubbi dell'istante che riteneva applicabile il beneficio su ogni singola rata.

Inoltre, l'Agenzia ha specificato che il regime di detassazione si applica esclusivamente al TFS e non si estende al trattamento di fine rapporto (TFR). 

Questa interpretazione è coerente con  un'applicazione rigorosa senza possibilità di estensione analogica della normativa


Norme fiscali no a interpretazioni estensive

Più in generale l'Agenzia ribadisce nella Risposta, in accordo con la Cassazione,  la necessità di considerare ogni caso specifico sulla base della normativa vigente e della documentazione presentata. In particolar per l'ambito fiscale va evitata ogni interpretazione analogica o estensiva  per scongiurare  discrepanze interpretative.



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