L'Articolo 15 della legge di conversione del DL 131/2024 "Salvainfrazioni" (legge 166 202)4 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo italiano in materia di diritto d'autore, rispondendo alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/4092. Tale intervento si inserisce in un contesto di adeguamento alla direttiva 2014/26/UE e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno evidenziato come la normativa italiana fosse in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Le disposizioni dell’articolo mirano a liberalizzare la gestione dei diritti d’autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia, a determinate condizioni. Tale apertura è accompagnata dall'introduzione di nuovi obblighi normativi per garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti degli autori, bilanciando la liberalizzazione del settore con la protezione del diritto d’autore, considerato un interesse generale di primaria importanza.
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L'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione (2017/4092) dalla Commissione Europea per violazione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.
La normativa italiana, nella sua precedente formulazione, escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Le entità di gestione indipendenti ossia soggetti con fini di lucro non detenuti o controllati dai titolari dei diritti, possono ora svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.
Tale apertura è subordinata a specifici obblighi normativi che mirano a garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela dei diritti d’autore, in particolare:
Nello specifico i commi da 3-bis a 3-quater, introdotti dalla Camera, dispongono che l'apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi affidato alla SIAE, pr potrà essere affidata su richiesta degli interessati anche agli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
Vigilanza e controllo
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sarà responsabile della verifica del rispetto dei requisiti normativi per Oorganismi di gestione collettiva ed entita di gestione indipendenti
Le norme introdotte favoriscono la concorrenza tra gli operatori, garantendo che anche le EGI stabilite in Italia siano trattate come quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE.