Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .
Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione e, con il messaggio 2239 del 14 giugno, le istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens.
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La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni
La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
L’esonero contributivo spetta per:
Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i premi INAIL
La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo per le donne vittime di violenza legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:
- 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 4 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.
Potrà essere cumulato, se c’è capienza con altre agevolazioni che non prevedano divieti, Ad esempio :
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ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.
Inps informa nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024 che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.
Nella domanda vanno indicati:
L’Istituto quindi :
L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.
INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:
Per il recupero delle competenze di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo
Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:
Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il messaggio precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.