La Circolare MEF n 37 del 12 novembre con oggetto Triennio formativo 2023-2025. Ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro (...) Obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, chiarisce alcuni dubbi emersi sulla formazione del revisore di sostenibilità.
Si resta tuttavia in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.
La Circolare fornisce alcuni chiarimenti utili al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.
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Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, novellando il decreto n.39 del 2010, ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità; tale informativa è soggetta a un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata.
In particolare, è stata prevista la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di assurance e le relative modalità di abilitazione.
Secondo quanto consentito dalla normativa europea, è stato previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 (articolo 18 del decreto legislativo n. 125 del 2024).
La Circolare in oggetto evidenzia che in deroga, pertanto, al nuovo regime ordinario delineato per il tirocinio e l’esame di abilitazione dagli articoli 3 e 4 del novellato decreto legislativo n. 39 del 2010, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché:
Il citato articolo 6, comma 1-bis, prevede, infatti, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.
Nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, la circolare fornisce alcuni chiarimenti utili al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.
Il Ministero, per la formazione di sostenibilità ha inserito nel Programma di aggiornamento professionale del 2024 un apposito gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lettera D), denominato “Rendicontazione di sostenibilità”.
Tali materie sono quelle riportate all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2022/2464.
Su tale punto, si rende innanzitutto necessario chiarire che:
In attesa del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza per il quale non sono previsti dalla norma primaria termini per l’adozione, si rappresenta che, per le richieste di abilitazione presentate nel 2025, saranno altresì ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 125 del 2024.
Viene precisato che resta esclusa, invece, la possibilità di avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024.
Resta esclusa, invece, la possibilità di avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024.
Inoltre, relativamente al comma 4 del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 125 del 2024, che fa espresso riferimento alla maturazione annuale dei cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità, non appare possibile frazionare, ai fini dell’abilitazione, i crediti richiesti ripartendoli tra due annualità (maturazione di una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e della parte rimanente nel 2025).
La Circolare specifica inoltre che a decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal novellato articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della
sostenibilità.
Attenzione al fatto che nel periodo transitorio, per i revisori che abbiano presentato o che intendano presentare istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, restano fermi gli obblighi formativi attuali con la maturazione di almeno venti crediti annuali.
Infine, per consentire la tempestiva verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione ad attestatore della sostenibilità, le società e gli enti accreditati per l’erogazione della formazione continua, nonché gli Albi di appartenenza e le società di revisione per la formazione equivalente, saranno tenuti, nel periodo transitorio, in deroga ai termini previsti rispettivamente al punto 1.2.9, 1.3 e 1.4 della circolare n. 12 del 15 marzo 2024, ad inviare con la massima sollecitudine le comunicazioni relative ai crediti acquisiti nelle materie di cui al Gruppo D) “Rendicontazione di sostenibilità” del Programma annuale 2024 (e, nel 2025, del futuro Programma annuale 2025) del Ministero dell’economia e delle finanze, all’atto del completamento da parte dei discenti delle attività formative.
La trasmissione di tali dati, che dovrà avvenire attraverso la modulistica già in uso a tale scopo, formerà quindi oggetto di separata comunicazione rispetto all’invio dei crediti formativi relativi alle altre materie, per il quale continuano a valere i termini generali di cui ai punti sopra indicati della circolare n. 12 del 2024.