Attualità Pubblicato il 12/11/2024

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Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo

di Redazione Fisco e Tasse

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in replica ad un caso di dubbia compatibilità per un socio di società sportiva anche consigliere del CdA



Il CNDCEC con un pronto ordini del 29 ottobre replica ad un caso di sospetta incompatibilità per  un socio e componente del CdA di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che pur non percepisce compensi per il suo mandato. Vediamo il caso di specie, il quesito e la replica dei Commercialisti.

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Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo

Il CNDCEC replica ad un quesito per le società sportive pubblicando il pronto ordini n 11696 del 29 ottobre scorso.

Con il quesito pervenuto l’Ordine chiede se per un iscritto all’Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell’ambito del CdA l’iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso. 

In riferimento alla fattispecie evidenziata, il CNDCEC ha fornito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

Si osserva preliminarmente che l’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 dispone che “l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)”.

Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. 

È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società

Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali

Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che



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