Attualità Pubblicato il 08/11/2024

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Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro

di Redazione Fisco e Tasse

Nell'interpello 218/24 chiarita l'applicabilità della detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e la loro esclusione dalla formazione del reddito



Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei  propri dipendenti.

 Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

 L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.

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Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell'Agenzia

L'Agenzia ha affermato  che:

In sostanza I premi  possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

  1. versati in prima persona  dal lavoratore  o
  2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).


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