Attualità Pubblicato il 09/01/2025

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Bonus straordinari turismo 2025

di Redazione Fisco e Tasse

La legge di bilancio 2025 (207-2024) proroga il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo e ristorazione fino a settembre 2025



La  Legge di Bilancio 2025, approvata dal Governo il 15 ottobre e pubblicata nel testo definitivo il 31 dicembre 2024 ,   reintroduce il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, estendendolo ai primi nove mesi del 2025.   Si proroga  praticamente senza modifiche applicative la misura  contenuta nella Legge di Bilancio precedente,  che l' aveva  previsto però solo per i primi sei mesi del 2024. 

L’obiettivo della norma resta quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

Ricordiamo brevemente  la disciplina nei paragrafi seguenti.

SCARICA QUI il testo completo della legge di bilancio 2025

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Bonus straordinari turismo: come funziona

Il trattamento integrativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2025 è destinato ai  dipendenti  di

  1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
  2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

Nello specifico il trattamento consiste in:

L’erogazione  del bonus straordinari può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). I

Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

Dal punto di vista operativo, la gestione  dovrebbe seguire la disciplina del 2024: 

Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione in Uniemens, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Si attendono per l'operatività le istruzioni aggiornate dall'INPS.



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