Attualità Pubblicato il 14/11/2024

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Lavoro giornalistico subordinato: i criteri di qualificazione

di Redazione Fisco e Tasse

Sul caso di un fotoreporter la Cassazione specifica i criteri piu rilevanti per la definizione dei confini tra lavoro autonomo e subordinato nel contesto giornalistico,



Con la sentenza 26566  del 22 ottobre  2024 la Cassazione  ha approfondito  il tema della  difficile qualificazione  tra autonomia e subordinazione  del lavoro giornalistico,  In particolare viene cassata  la sentenza di appello   che non aveva sufficientemente valorizzato   gli  indizi di integrazione aziendale e obbligo di reperibilità del lavoratore. Questi elementi sono  i più qualificanti secondo gli Ermellini.

 Vediamo i dettagli del caso e le conclusioni.

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Lavoro subordinato del fotoreporter: il caso

La vicenda giudiziaria affrontata dalla Corte di Cassazione ruota attorno alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra un fotografo e un network editoriale  proprietaria di un  quotidiano.

 Il lavoratore ricorrente aveva operato come fotoreporter dal 1986 al 2004, e ha rivendicato la natura subordinata del suo lavoro e la relativa retribuzione come "redattore con trent'anni di anzianità". 

La Corte d'Appello di Cagliari aveva respinto questa richiesta, evidenziando che la natura del lavoro  era di carattere autonomo,  sulla base del fatto che il fotografo:

Il fotoreporter ha presentato ricorso alla Cassazione, contestando l’analisi svolta dai giudici di secondo grado e sostenendo che, per la qualificazione del rapporto, contasse l’inserimento stabile nella redazione e il rispetto delle direttive dei capi servizio.

Lavoro giornalisticio: integrazione e reperibilità da valutare

La Cassazione ha accolto il ricorso  ritenendo che la Corte d'Appello non avesse dato sufficiente rilievo a vari indizi concreti  di subordinazione del rapporto. 

Tra questi spiccano:

 La Suprema Corte  inoltre ha ribadito che la mancanza di esclusività del rapporto di lavoro non esclude la possibilità di un inquadramento subordinato, soprattutto in attività prevalentemente intellettuali come quella del giornalista o del fotoreporter. 

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il criterio decisivo per la subordinazione non sia necessariamente la continuità giornaliera della prestazione, bensì l’integrazione nell'organizzazione aziendale e la disponibilità del lavoratore a soddisfare le esigenze del datore di lavoro.

La sentenza ricorda che  già in passato la Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, che: a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i  requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e

responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali  sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico  ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze  formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza" 

Concludendo, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari per una nuova valutazione del caso, con l'indicazione di approfondire gli elementi di stabilità e organizzazione del lavoro svolto.

Compito del giudice di rinvio accertare se tali indizi siano sufficienti per configurare il rapporto come subordinato, verificando anche il corretto inquadramento contrattuale. La decisione finale può portare  implicazioni rilevanti per la definizione dei confini tra lavoro autonomo e subordinato nel contesto giornalistico, specialmente per coloro che svolgono mansioni di fotoreporter, una figura spesso situata a cavallo tra autonomia professionale e subordinazione organizzativa.



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