Attualità Pubblicato il 02/12/2024

Tempo di lettura: 15 minuti

Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

di Redazione Fisco e Tasse

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo in GU del 30 novembre



Pubblicato in GU n 281 del 30 novembre il Decreto legislativo n 180/2024 per attuazione delle direttive UE sul regime speciale IVA per le PMI.

In dettaglio il decreto è adottato ai fini della attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio  del  18 febbraio 2020 che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della  direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  recante  modifica  delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare si introduce il Titolo V-ter con il Regime transfrontaliero di franchigia.

Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: 

Attenzione al fatto che le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Regime transfrontaliero di franchigia: le definizioni del decreto

Viene previsto che ai fini del presente Titolo V ter si applicano le seguenti definizioni:

Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di  mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato  membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di  servizi  escluse  dallo Stato di esenzione.

Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono stabilite le modalita' attuative del presente Titolo

Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE

In particoalre nella Sezione II si disciplinano le regole per il Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel  territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime  di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

Il soggetto passivo ammesso al regime di  franchigia  nello  Stato applica tale regime a partire  dalla  data  in  cui  ha ricevuto  la comunicazione del numero di identificazione EX da parte  dello  Stato di stabilimento. Se il soggetto  passivo  e' gia'  identificato  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito  viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime  di franchigia.

Il  soggetto  passivo ammesso   al   regime   di   franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti  gli adempimenti IVA ad  eccezione  dell'obbligo  di  certificazione  dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 

La  fattura, ove prevista, puo' essere  emessa  in  forma  semplificata  ai  sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore  al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

Il soggetto passivo non stabilito, qualora non  abbia  inviato al  proprio  Stato  di  stabilimento  le  comunicazioni   trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento,  e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a  presentare  la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Un soggetto passivo non stabilito cessa di  applicare  il  regime  di franchigia nello Stato:

L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente  con  mezzi  elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia  ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Relativamente alla Sezione III con il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere  ammesso  al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato  tale  regime  se  ricorrono  le  seguenti condizioni:

Nella comunicazione di cui alla lettera d) del  comma  1  sono indicati:

Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2,  per gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso  EX, eventuali  modifiche  delle  informazioni  fornite   in   precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno  o piu' Stati membri diversi da quelli  indicati  precedentemente  e  la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.

L'Agenzia delle  entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero di partita IVA, in  relazione agli  Stati  di  esenzione  che  hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35 giorni  lavorativi dalla  ricezione  della  comunicazione   di   cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione o evasione d'imposta.

L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le ragioni del rifiuto.

Il soggetto passivo applica  il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una  precedente  comunicazione,  la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati  di  esenzione  diversi  da  quelli precedentemente  comunicati,  l'aggiornamento  dell'attribuzione  del suffisso EX.

Il soggetto passivo  ammesso al  regime  di  franchigia  in  uno  Stato  di   esenzione   comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese  successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle  entrate  il superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d'affari  annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui  si  e'  verificato  tale evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e, contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data di superamento della soglia.

Il soggetto passivo cessa di applicare il  regime  di  franchigia  nello Stato di esenzione:

Se, nel corso dell'anno  civile,  e'  superata  la  soglia  di 100.000 euro di volume  d'affari  nell'Unione  europea,  il  soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il  suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia  ovvero quando il soggetto passivo ha  cessato  l'attivita'  o  quando  e'  comunque possibile desumere  la  cessazione  dell'attivita'. 



TAG: Regime forfettario 2024 Adempimenti Iva