Il Governo in data 29 ottobre ha approvato un decreto legislativo per attuazione delle direttive UE sul regime speciale IVA per le PMI.
In dettaglio il decreto è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Vediamo in dettaglio il contenuto della Direttiva 285.
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Il 29 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale IVA per le piccole imprese.
La nuova normativa delle piccole imprese è parte integrante del piano d’azione sull’IVA predisposto dalla Commissione Europea realizzando una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale e favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
La direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato Membro in cui l’IVA è dovuta a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro.
La direttiva concerne la previsione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione.
Tale regime di franchigia IVA transfrontaliero è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d’affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato Membro in cui si chiede di essere ammessi all’esenzione.
Si introducono quindi due diversi livelli di applicazione:
Inoltre, si introducono misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia.
Tra le misure di semplificazione più rilevanti si segnala quella in base alla quale per effettuare operazioni in regime piccole imprese transfrontaliero è sufficiente che il soggetto passivo sia identificato nel proprio Stato di stabilimento.
Infine la nuova disciplina applicabile alle piccole imprese si completa con le modifiche apportate dall’articolo 2 della citata direttiva 285 al regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, regolando il flusso informativo necessario per l’applicazione del regime PMI transfrontaliero.
Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto di cui si tratta, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti:
Per gli approfondimenti si rimanda alla consultazione del Dlgs approvato il 29 ottobre e atteso in GU.