E' stato pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024.
In allegato alla circolare sono presenti i modelli da utilizzare per le richieste di nulla osta e le preventive verifiche ai CPI.
Tra le principali novità :
Sono già indicate le date dei click day:
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.
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La circolare stabilisce precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.
Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.
Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o
INAD (per persone fisiche).
Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale nei seguenti periodi:
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:
Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):
Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):
Settore | Data | Descrizione |
---|---|---|
Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) | 5 febbraio 2025 | Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. |
Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) | 7 febbraio 2025 | Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. |
Settore agricolo e turistico-alberghiero | 12 febbraio 2025 | Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. |
Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) | 1 ottobre 2025 | per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico. |
Per la richiesta del nulla osta è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:
Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.
Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.
Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.
La circolare ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, In particolare è prevista:
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, il decreto legge n.145/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente