La bozza della Legge di Bilancio 2025, appena giunta all'esame delle Commissioni parlamentari, introduce un'importante novità per i lavoratori italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale.
Nello specifico, l'articolo 15 del Disegno di legge, dedicato ai lavoratori frontalieri, recepisce le novità dell'accordo Italia-Svizzera in attesa della definizione del protocollo operativo e include anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.
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In particolare al comma uno lla si prevede che "nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".
Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro
Il comma 2 chiarisce invece che l'interpretazione autentica dll disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.
In sostanza anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.
Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.
Sebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata potrebbe estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente, e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.
Un esempio potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello 428 2023.
Occorrerà attendere, una volta confermata la norma, le istruzioni applicative dell'Amministrazione finanziaria.