La legge di bilancio 2025 prevede novità anche per il CIN.
In dettaglio, con una norma contenuta nella bozza di DDL si dovrebbe prevedere di indicare in dichiarazione dei redditi e nella CU il codice CIN per le locazioni brevi e turistiche.
Vediamo i dettagli dalla bozza di legge di bilancio 2025 diffusa il 23 ottobre che ora è all'esame parlamentare e quindi passibile di modifiche.
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L'art 9 della bozza della legge di bilancio 2025 contiene varie norme per combattere l'evasione fiscale.
Oltre al collegamento tra Pos e corrispettivi obbligatorio dal 2026, con un periodo per adeguare i registratori di cassa, si prevede una novità per il codice identificativo nazionale o CIN per gli affitti brevi e turistici.
Con i commi 5 e 6 si prevede che, a seguito dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, di un codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, stabilisce, che con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN):
Tale codice andrà indicato anche all’interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici.
Si prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall’Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 12, del citato decreto-legge
n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.