Attualità Pubblicato il 13/11/2024

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Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

di Redazione Fisco e Tasse

Saldo IMU 2024 da versare entro il 16 dicembre: come si calcola e le novità per il 2025 relative alle variazioni IMU da parte dei Comuni



Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

Ricordiamo che entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a comunicare il cambio attraverso il portale del MEF, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

Leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni

Riepiloghiamo le regole per pagare l'IMU.

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Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versata entro il 16 dicembre. 

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

CODICE TRIBUTO

TIPO DI IMMOBILE 

DESTINATARIO GETTITO

3912

Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

Comune

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Comune

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati

Comune

3925

Immobili cat. D

Stato

3930

Immobili cat D

Comune

Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

Saldo IMU 2024: le aliquote

Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
"



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