Il Decreto del Ministero della Salute del 16 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.243 del 16 ottobre 2024, stabilisce le modalità per la donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione da parte di ETS e strutture di ricovero animali .
Il provvedimento è attuativo dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che mira a promuovere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l’interazione con gli animali domestici.
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. I farmaci donati sono destinati a enti del terzo settore e a strutture di ricovero per animali abbandonati, con l’obbligo di non cederli a titolo oneroso
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I medicinali veterinari possono essere donati ai proprietari di animali da compagnia regolarmente identificati e registrati nel sistema nazionale o regionale di identificazione degli animali daa soggetti autorizzati come i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i distributori all'ingrosso o i loro rappresentanti legali, come previsto dall'art. 4 del decreto.
Gli ETS e le strutture di raccolta e ricovero per animali abbandonati, che soddisfano i requisiti stabiliti dal decreto, ricevono i medicinali dai soggetti donatori e li distribuiscono gratuitamente ai beneficiari finali, Questi enti fungono dunque da intermediari.
Nello specifico i beneficiari finali devono essere le persone anziane
Gli enti e le strutture che ricevono i medicinali devono rispettare requisiti specifici di conservazione e tracciabilità, assicurando la distribuzione gratuita degli stessi ai beneficiari.
Per ottenere i medicinali veterinari in donazione gli enti del terzo settore e le strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati devono rispettare alcune procedure specifiche. Il decreto del 16 settembre 2024 stabilisce i seguenti passi principali per gli enti interessati:
I medicinali veterinari donabili includono quelli dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e devono essere in confezione integra e con almeno quattro mesi di validità. Tuttavia, sono esclusi dalla donazione i farmaci contenenti sostanze stupefacenti, antimicrobici o medicinali destinati agli animali da produzione alimentare, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218. I donatori possono essere i titolari di autorizzazioni di immissione in commercio o distributori all’ingrosso.
Giova forse ricordare che il SINAC (Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia) è stato implementato con il decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2023 ma non è ancora del tutto operativo per tutte le regioni.
Come illustrato sul sito del Centro servizi nazionale dell'situto zooprafilattico di Teramo, il SINAC è collocato all’interno della BDN, la banca dati nazionale del Ministero della Salute che riunirà tutte le anagrafi animali gestite dal Centro Servizi Nazionale (CSN
Registrerà le informazioni riguardanti tutti gli animali da compagnia secondo modalità definite da un manuale operativo a cura del Ministero della Salute.
Nel SINAC potranno agire i veterinari libero professionisti autorizzati dalla ASL.
Attualmente il SINAC viene già utilizzato da 10 Regioni/PA (Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Puglia, Liguria, Marche, Bolzano e Veneto) e sono in fase di migrazione i dati di 4 Regioni (Abruzzo, Lombardia, Campania, Basilicata).
Stanno programmando le attività di migrazione le regioni Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria; anche il Friuli Venezia Giulia ha deciso di aderire all'iniziativa.
Gli Obiettivi del SINAC sono:
D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, art. 13
Regolamento UE 2019/6 sui medicinali veterinari
D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218(medicinali-veterinari).