Come noto il DL 19 2024 modificando l'articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) ha introdotto l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei , a far data dal 1° ottobre 2024 del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Vedi tutti i dettagli in Patente sicurezza cantieri regole e faq
L'obbligo non riguarda solo imprese e lavoratori del settore edile ma di tutti i settori, se attivi nei cantieri in cui si eseguono lavori edili e opere di ingegneria civile, come precisato dall'Ispettorato nella circolare 4 2024 (Leggi anche Patente edilizia i lavori ex allegato X , quali sono?)
La normativa prevede l'esclusione solamente
lasciando molto spazio ai dubbi degli operatori in settori affini o collaterali all'edilizia
Sono giunte quindi molte richieste di chiarimenti per casi particolari alle quali l'ispettorato ha dato le risposte che seguono.
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L'ispettorato precisa che sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”.
Quindi le imprese sopraindicate che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
E' stata parzialmente modificata in data 6 novembre la risposta alla domanda riguardante l'obbligo per gli archeologi. In una domanda veniva fatto presente che gli scavi rientrano tra i lavori soggetti alla patente ma anche che gli archeologi come liberi professionisti forniscono opera intellettuale che sarebbe esente. Inoltre questi professionisti non hanno l'obbligo di iscrizione a CCIAA.
Nella risposta si conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti in quanto “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda la procedura di rilascio, gli archeologi lavoratori autonomi nel "campo “iscrizione alla CCIAA” indicheranno il possesso dei necessari requisiti professionali, come partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.
In una faq viene chiarito che Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi.
Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”.
Pertanto, in generale i cantieri navali NON rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008.
Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotatI di patente a crediti.
Sull'obbligo di patente edilizia per i consorzi la risposta dell'ispettorato è la seguente::