Attualità Pubblicato il 04/12/2024

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Enti bilaterali: nuove causali contributo per gli F24

di Redazione Fisco e Tasse

Ulteriori causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali si aggiungono a quelle già istituite dall'Agenzia ad ottobre 2024, con una correzione



A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)  recentemente ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la  Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate  aveva  istituito le relative  causali  per il versamento dei contributi  a loro favore,  con modello F24,  da parte delle aziende aderenti,  tramite riversamento dall'INPS.

Ulteriori causali vengono ora comunicato con la risoluzione 57E del 3 dicembre, con una rettifica riguardante  l'Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro..


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Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15 .10.2024

Sono istituite le  seguenti causali contributo:

In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate  

Le  suddette causali saranno operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.

Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024

Le causali contributo istituite il 3 dicembre 2024  sono le seguenti:

ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL - Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

L'agenzia precisa che restano valide  le altre  indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali

Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per 

Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo  , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.

Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.



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