Attualità Pubblicato il 17/10/2024

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CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie

di Redazione Fisco e Tasse

L'agenzia delle entrate ha pubblicato nuove faq sul concordato preventivo biennale: vediamo un chiarimento per l'adesione dei forfettari che hanno superato la soglia reddituale



Con il Decreto legislativo n. 13 del 2024 è stato introdotto nell’ordinamento l’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB). 

Con l’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, successivamente, è stata prevista la possibilità di adottare un nuovo regime di ravvedimento riservato a coloro che aderiscono al CPB.
In proposito sono intervenute anche delle FAQ delle Entrate al fine di replicare ai dubbi frequenti dei contibuenti.

Ieri 15 ottobre, le faq, pubblicate sul sito ADE, sono state aggiornate, e tra queste si replica ad un contribuente forfettario con dubbi sulla possibile adesione al CPB.

Il contribuente non supera il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro, ma fuoriesce dal regime agevolato dal 2024, per effetto di una causa ostativa verificatasi nel 2023 ossia per il conseguimento di redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro o al possesso di quote di partecipazione in società di persone.

Vediamo il quesito e la replica delle entrate.

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CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie

Veniva domandato se può accedere al CPB, per l'anno d'imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

ossia che abbia superto i limiti previsti per la fuoriuscita dal regime.

L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata "per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a:

Le Entrate chiariscono inoltre che, per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.



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