Attualità Pubblicato il 16/10/2024

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Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

di Redazione Fisco e Tasse

Credito transizioni 5.0 pubblicate le FAQ aggiornate all'8.10: il requisito di terzietà del certificatore ed eventuale incompatibilità per l'incarico



Il MIMIT informa della disponibilità di un documento PDF con tutte le faq sul credito transizione 5.0.

In dettaglio, il documento con una recente risposta, replica ad un quesito sulla terzietà del certificatore nell'ambito della misura.

Si chiedeva cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere, vediamo la risposta del Gestore GSE.

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Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

In particolare, il quesito domandava se nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, egli risulti incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza.

Il GSE con FAQ aggiornata all'8 ottobre, specifica che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:

Questo NON significa, specifica il GSE, che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.



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