Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
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Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Condotta | Data di pagamento | Misura sanzione | Condizioni |
---|---|---|---|
Omissione contributiva | Entro 120 giorni dalla scadenza | Tasso ORP, con tetto del 40% | Nessuna |
Omissione contributiva | Oltre 120 giorni | Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% | Nessuna |
Regolarizzazione spontanea | Entro termine fissato | Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% | Prima rata versata in caso di rateizzazione |
Regolarizzazione spontanea | Entro 60 giorni dal termine fissato | Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% | Prima rata versata in caso di rateizzazione |
Evasione contributiva | - | 30%, con tetto del 60% | Nessuna |
Debiti rilevati d'ufficio | Entro termine fissato | Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% | Prima rata versata in caso di rateizzazione |
Incertezze oggettive | Entro termine fissato | Interessi legali | Nessuna |