La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26320/2024, ha confermato per il principio di irriducibilita della retribuzione è necessario un accordo in sede protetta per modificare in peggio la retribuzione di un dipendente .
Vediamo nello specifico il caso affrontato.
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Nel caso in questione, un ex dirigente di una società si era dimesso per giusta causa, contestando una serie di azioni intraprese dall’azienda nei suoi confronti. In particolare, il dirigente aveva denunciato la nullità di un accordo del 2016 che prevedeva una riduzione della retribuzione del 10% concordato in un momento di difficolta economica dell'azienda.
Successivamente la società aveva operato una revisione unilaterale del trattamento economico relativo all’uso della vettura aziendale.
Dopo una diffida dunque il dirigente si era dimesso e aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive
La Corte d'Appello di Milano, in riforma di una precedente sentenza del Tribunale di Lecco, aveva accolto le richieste del dirigente, condannando la società al pagamento di somme per differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.
In sede di merito, la Corte d'Appello aveva stabilito che:
Era dunque giustificata la decisione del dirigente di dimettersi per giusta causa, in quanto la società non aveva adempiuto ai propri obblighi retributivi, nonostante una diffida formale inviata dal dipendente.
La società ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello su diversi punti, tra cui la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione e la valutazione della giusta causa di dimissioni.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle decisioni della Corte d'Appello.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che la riduzione della retribuzione non può avvenire al di fuori di una sede protetta e che la modifica del trattamento della vettura aziendale costituiva una modifica peggiorativa della retribuzione del lavoratore.
La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali