Con la Circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 ha fornito le istruzioni operative sulle recenti modifiche al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ecco una sintesi dei contenuti principali.
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L’omissione contributiva a norma dell'Art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si verifica quando non viene effettuato il pagamento dei contributi entro i termini previsti. La nuova normativa consente una riduzione delle sanzioni civili nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale. La sanzione sarà ridotta, eliminando l’aggravio del 5,5% sul tasso ufficiale di riferimento se il pagamento avviene spontaneamente prima della richiesta da parte degli enti impositori
Viene specificato, in merito alla definizione di "unica soluzione", che possono essere effettuati più versamenti purché avvengano entro 120 giorni e coprano l'intero ammontare dovuto. È utile sottolineare anche che la circolare ribadisce l'esclusione della possibilità di rateazione per accedere all'agevolazione.
Per l' evasione contributiva (Art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000) che si verifica in presenza di omissioni dolose nelle dichiarazioni obbligatorie, la nuova disciplina prevede una sanzione del 30% dell’importo dovuto in caso di mancato pagamento e una riduzione delle sanzioni se il pagamento viene regolarizzato entro 30 o 90 giorni dalla denuncia spontanea.
Inoltre, per incentivare la regolarizzazione, è previsto che, in caso di pagamento in unica soluzione entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%.
In caso di accertamenti d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica. Anche qui è possibile usufruire di una rateazione, con la condizione che la prima rata venga pagata entro i termini stabiliti.
Le sanzioni civili sono calcolate in ragione d'anno dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono applicate sia per omissioni che per evasioni contributive. In caso di rateizzazione, la mancata o insufficiente regolarizzazione comporta il ricalcolo delle sanzioni secondo la misura ordinaria.
Infine la circolare ricorda che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi a causa di incertezze giurisprudenziali o amministrative, le sanzioni siano ridotte agli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile, purché il pagamento venga effettuato nei termini prefissati .
In merito alla compliance cioè la regolarizzazione spontanea delle violazioni l'art. 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 19/2024 prevede che INPS promuova nuove forme di comunicazione con i contribuenti per rendere note le possibili agevolazioni come la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione entro i termini previsti, con una sanzione agevolata pari al tasso ufficiale di riferimento (omissioni) o maggiorato di 5,5 punti (evasioni).
Sono previsti aggiornamenti delle procedure informatiche per adeguare il sistema ai nuovi regimi sanzionatori introdotti dalle norme.
Resta ferma l'attività di accertamento d’ufficio (Art. 30, commi da 10 a 14, del decreto-legge n. 19/2024) sui contributi dovuti che puo avvenire utilizzando anche dati di altre amministrazioni pubbliche. I contribuenti hanno l'obbligo di fornire chiarimenti e documentazione in risposta agli inviti dell'ente.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dall’accertamento, si applica un regime sanzionatorio agevolato.