La Commissione tributaria di Roma nella sentenza n. 9022/33/2024 ha affrontato la questione della tassazione in Italia della pensione percepita da un cittadino italiano residente in Svizzera affermando che l’erogazione da parte di un ente pubblico italiano determina l’assoggettamento alla normativa fiscale italiana.
Ecco il caso e le motivazioni dei giudici tributari.
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Il caso esaminato riguarda un contribuente che ha contestato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la sua residenza fiscale in Svizzera per l'anno 2016.
In base a tale disconoscimento, l'ufficio ha tassato la pensione erogata dall’Italia, che fino a quel momento era stata assoggettata a tassazione in Svizzera.
Il contribuente, trasferitosi in Svizzera nel 2014, aveva fornito prove a sostegno della sua effettiva residenza nel Paese, tra cui l'iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e documentazione relativa alla proprietà della casa, ai contratti di utenza e ai consumi elettrici.
I giudici hanno rigettato il ricorso e confermato che, in base alla normativa interna, le pensioni erogate dallo Stato italiano a favore di soggetti non residenti nel territorio nazionale sono comunque tassabili in Italia.
In particolare, l’articolo 49, comma 2, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che le pensioni sono considerate redditi di lavoro dipendente, e come tali soggette a tassazione IRPEF. Inoltre, l’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR dispone che, se tali redditi sono erogati dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia, devono essere tassati in Italia anche se il beneficiario è un non residente.
Viene ricordato però che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali, in particolare con la Convenzione stipulata tra Italia e Confederazione Svizzera contro la doppia imposizione.
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L’articolo 19 della Convenzione prevede che affinché il trattamento pensionistico erogato dall’Italia a un residente in Svizzera sia soggetto a imposizione in Italia, devono sussistere congiuntamente due condizioni:
Nel caso specifico, i gudici hanno ritenuto che entrambe le condizioni fossero soddisfatte, poiché la pensione era erogata dall’INAIL in favore di un soggetto che aveva prestato servizio presso lo stesso ente. Pertanto, la pensione era soggetta a tassazione in Italia.
La Corte ha inoltre specificato che non poteva trovare applicazione la disposizione dell’articolo 19 della Convenzione, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera delle pensioni nel caso in cui il beneficiario abbia acquisito la cittadinanza svizzera.
Nel caso in esame, infatti, il contribuente aveva presentato domanda per la nazionalità svizzera ma non era ancora cittadino svizzero durante il periodo fiscale contestato.