Attualità Pubblicato il 04/10/2024

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Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

di Redazione Fisco e Tasse

Il Dlgs n 141/2024 entrato in vigore il 4 ottobre, prevede, tra queste, la novità che l'IVA è inserita tra i diritti doganali



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 232 del 3 ottobre il Dlgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio.

Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.

Tra le novità di rilievo si evidenziano:

Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.

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Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali

Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  ogni  altra  imposta  di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrato con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU).

Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”.

Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF

L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza.

Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle  altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia,  può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia  di  finanza,  alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali  o che circolano negli spazi stessi.

Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi  di trasporto possono essere sottoposti anche a  ispezioni  o controlli tecnici  particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare  eventuali occultamenti di merci.

Il detentore  del  veicolo è tenuto  a  prestare  la  propria collaborazione  per  l'esecuzione  delle  verifiche, osservando   le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

Le disposizioni si applicano anche  nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di  vigilanza  doganale  in  corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. 

Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle  altre leggi la cui applicazione è demandata  all'Agenzia,  può  invitare coloro che per qualsiasi motivo  circolano  nell'ambito  degli  spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di  sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di  cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme  al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto  ore alla competente autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore. 

Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13  si  applicano,  al fine di assicurare l'osservanza delle norme  in  materia  doganale  e valutaria, anche fuori degli  spazi  doganali,  nei  confronti  delle persone,  dei  bagagli  e  dei  mezzi  di  trasporto   che   comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei  confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri  e  dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che  i  predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in  arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale  dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza. 




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