Il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai professionisti alla propria Cassa di previdenza può variare in base alla professione per le diverse interpretazioni fornite dalla Cassazione e dalla Agenzia delle entrate alla norma .
In particolare
Notai: Per i notai, i contributi previdenziali versati alla loro Cassa non sono trattati come semplici oneri deducibili personali. Seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, adottato anche dall'Agenzia delle Entrate nel 2020 , tali contributi sono classificati come costi inerenti all’attività professionale. Questo è giustificato dal metodo particolare di contribuzione notarile, basato sul repertorio degli atti notarili e indipendente dal reddito percepito. Pertanto, i contributi sono indicati nel quadro RE del modello Redditi.
Altri professionisti: Per le altre categorie professionali, i contributi previdenziali versati alla propria Cassa di appartenenza continuano ad essere trattati come oneri deducibili personali, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia con la circolare 79/2002. Di conseguenza, devono essere indicati nel quadro RP del modello Redditi, e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito complessivo, non come costi dell’attività professionale.
ATTENZIONE Questa distinzione incide anche sull’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), poiché, nel caso dei notai, i contributi incideranno direttamente sul reddito professionale e, di conseguenza, sul punteggio ISA.
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Di seguito, una tabella che mette a confronto il trattamento fiscale riservato ai contributi per i notai rispetto a quello applicabile agli altri professionisti, in particolare per quanto riguarda la deducibilità e la classificazione dei contributi nel modello Redditi.
Categoria | Trattamento dei Contributi Previdenziali | Indicazione nel Modello Redditi | Risoluzione/Ambito Normativo |
Notai | I contributi previdenziali sono considerati costi inerenti all'attività professionale. | Quadro RE (Rigo RE19: Altre spese documentate) | Sentenza Cassazione n. 2781/2000; Risoluzione n. 66/E/2020 |
Altri Professionisti | I contributi previdenziali sono considerati oneri deducibili personali per la determinazione del reddito complessivo. | Quadro RP (Oneri deducibili) | Art. 10 del TUIR; Risoluzione n. 79/E/2002 |