Con la Risposta a interpello n 189/2024 l'ADE chiarisce quando si può presentare un'asseverazione per sismabonus omessa, approfittando della remissione in bonis.
La società istante specifica nella sua domanda che, a differenza da quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 25 febbraio 2017, non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” né sono stati presentati:
I chiarimenti ADE su come rimediare.
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La risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, sinteticamente, chiarisce che il contribuente può recuperare il beneficio fiscale del Sismabonus tramite la remissione in bonis, qualora non abbia depositato l'asseverazione nei termini previsti, a condizione che sani la situazione:
Come si legge nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[...] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.
Ciononostante, attraverso l'articolo 2ter, comma 1, lett. c) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 [...] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali (...)
La società istante intende regolarizzare la propria posizione e beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024.
L'Agenzia conferma che è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare l'omissione, purché non siano già iniziati controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Più in dettaglio il contribuente può sanare l'omessa asseverazione per il sismabonus
«[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]»
laddove:
La remissione in bonis della omessa asseverazione per Sismabonus viene perfezionata con il versamento della sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda i modelli B1 e B2 anch'essi omessi dal contribuente, l’Agenzia precisa che non sono soggetti a un termine perentorio fiscalmente rilevante e possono essere depositati senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis, purché risultino presentati entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.