il giorno 15 giugno 2024, a Roma presso la sede dell’ANINSEI- Confindustria l’ANINSEI – Confindustria, e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, hanno firmato il CCNL 2024 -2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.
Si ricorda che il CCNL ANINSEI disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese educative, formative e scolastiche, sia paritarie che non, sia gestite da enti privati che pubblici, che svolgono attività in Italia o all'estero. Si applica a istituzioni come scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, università private, scuole di formazione professionale, accademie d'arte, conservatori, asili nido e molte altre istituzioni scolastiche e formative
Vediamo di seguito le principali novità del rinnovo 2024 dal punto di vista economico ( tabella nuovi minimi retributivi indennità speciali, scatti di anzianittà) e in tema di contratti a tempo determinato.
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Aspetti retributivi: La retribuzione mensile lorda comprende: paga base, indennità di contingenza, salario d’anzianità, super-minimo e salario accessorio. Sono previsti scatti salariali e incrementi periodici a partire dal 2024 fino al 2027, con un “una tantum” di 100 euro per lavoratori in forza al 31 dicembre 2023, che sarà erogata nel novembre 2024
Le tabelle retributive prevedono una crescita annuale: per esempio, al livello I la retribuzione passa da €1.239,31 nel 2023 a €1.347,46 nel 2027. L’incremento retributivo viene ripartito su più anni, come da tabella che segue
Tabella Retributiva
Livello | Retribuzione dal 01/01/2025 (€) | Retribuzione dal 01/01/2026 (€) | Retribuzione dal 01/01/2027 (€) |
---|---|---|---|
I | 1,280.91 | 1,322.51 | 1,347.46 |
II | 1,311.47 | 1,354.06 | 1,379.61 |
III | 1,374.81 | 1,419.45 | 1,446.24 |
IV | 1,444.47 | 1,491.38 | 1,519.52 |
V | 1,539.64 | 1,589.64 | 1,619.64 |
VI | 1,539.64 | 1,589.64 | 1,619.64 |
VII | 1,563.21 | 1,615.67 | 1,646.17 |
VIII A | 1,638.59 | 1,693.59 | 1,725.56 |
VIII B | 1,727.91 | 1,785.91 | 1,819.62 |
Gli scatti di anzianità nel CCNL ANINSEI 2024-2027 sono descritti nel seguente modo:
A partire dal 1° gennaio 2025, al personale che abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto, viene corrisposto un salario di anzianità pari a 20 euro mensili.
Gli importi del salario di anzianità aumentano in base all'anno di assunzione. La tabella degli importi fornisce una progressione che parte da 15 euro per i lavoratori assunti prima del 1995, fino a 90 euro per chi è stato assunto entro il 2025.
Gli importi specifici dipendono dalla data di assunzione e si suddividono come segue:
Previdenza complementare: Dal 1° gennaio 2027, è previsto il versamento di contributi al Fondo Negoziale di previdenza complementare da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. Ciascuno contribuirà con una quota minima dell'1% della retribuzione mensile lorda(CCNL-ANINSEI_2024-2027tu).
Sanità integrativa: Dal 1° gennaio 2025, le aziende aderenti devono iscrivere i dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Fasiopen. Il contributo aziendale minimo è di 120 euro annui per dipendente. È possibile estendere la copertura a familiari fiscalmente a carico o per moduli aggiuntivi a spese del dipendente
SCARICA QUI IL TESTO IN PDF DEL CONTRATTO
Le indennità speciali previste dal CCNL ANINSEI 2024-2027 vengono erogate in diverse circostanze specifiche, a seconda del ruolo, della funzione e delle attività svolte dal personale. Di seguito alcuni esempi delle indennità previste:
È corrisposta al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vicepresidenza.
Viene erogata per la durata dell'intero mandato ed è pari alla quota oraria lorda dei livelli VIIIA e VIIIB per il numero di ore settimanali dedicate a queste funzioni aggiuntive
Riguarda il personale educativo di convitto che svolge la vigilanza notturna.
L'indennità è pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza, e questa indennità incide anche su tredicesima, malattia e trattamento di fine rapporto (TFR)
Ai docenti che fanno parte di commissioni di esame di ammissione, idoneità o licenza media viene riconosciuta una indennità giornaliera di 15 euro per le prime 5 ore, con un incremento di 5 euro per ogni ora successiva.
Viene corrisposta quando al personale docente è richiesto di svolgere ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario settimanale previsto.
Le ore di prolungamento sono retribuite all'80% della retribuzione ordinaria per ogni ora aggiuntiva.
Quando il personale già in servizio viene incaricato di sostituire un collega assente, le ore eccedenti l'orario assegnato sono considerate lavoro aggiuntivo e sono retribuite allo stesso livello delle ore normali
Le indennità sono variabili e possono essere soggette a trattamenti specifici a seconda della funzione o del servizio aggiuntivo prestato.
L'accordo di rinnovo prevede che è consentito stipulare contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
Forma scritta:
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia del contratto scritto entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Durata:
Il contratto a tempo determinato per il personale docente non abilitato, comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe, non potrà superare i 12 mesi, con la possibilità di prorogare fino a ulteriori 72 mesi e fino all'espletamento delle procedure concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione.