Scadrà il 31 dicembre 2024, l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota passerà al 36%.
Il nuovo testo in bozza di DDL di Bilancio 2025, che oggi è stata approvata dalla Camera con fiducia, prevede novità anche per i bonus edilizi e questa detrazione.
Vediamo i dettagli dalla norma.
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L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art 16 bis del Dpr 917/86.
Essa consiste in una detrazione dall’irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Attenzione al fatto che, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. Pertanto la misura agevolativa al 50% sta per terminare.
La bozza della legge di bilancio 2025 prevede però novità che possiamo sintetizzare, in attesa del testo definitivo, come segue:
Le norme su ecobonus e riqualificazione edilizia prevedono, con una modifica apportata alla Camera
Il 31 dicembre 2024 scade anche l'aliquota al 70% del superbonus massicciammente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.
In proposito Giorgia Meloni e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno sottolineato più volte che si sarebbe proceduto all'abbandono di qualsiasi forma di agevolazione fiscale in edilizia che non sia quella strutturale di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986.
Sul superbonus la bozza di legge di bilancio 2025 contiene alcune novità. Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Leggi: Superbonus 2023 in dieci anni: norma in arrivo.
Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento.
Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.