In attesa di visionare il testo del decreto attuativo sulle polizze catastrofali per le imprese (Leggi: Polizze rischi catastrofali imprese: obbligo dal 1° gennaio) è bene evidenziare che ha tal proposito, il DL n 212/2023, tra le altre sostanziose novità, ha introdotto una polizza da stipulare per chi esegue lavori agevolati da superbonus nelle zone considerate più a rischio.
Vediamo maggiori dettagli e cosa manca per la operatività della norma.
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Con il Dl 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla L. 27 febbraio 2024, n. 17, si è esteso l'obbligo di contrarre una polizza a garanzia di rischi catastrofali anche ai soggetti che hanno fruito del Superbonus 110% dopo il 30 dicembre 2023, al fine di far assicurare gli immobili che sono stati oggetto degli interventi agevolati in zone ben delineate.
In particolare, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 212/2023 individua come soggetti tenuti a contrarre la garanzia coloro che fruiscono dei benefici di cui all'art. 119 comma 8-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 8-ter individua tali soggetti in coloro che beneficiano degli incentivi fiscali previsti nel D.L. n. 34/2020 "per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza".
Tali soggetti, per gli interventi svolti dopo la data di entrata in vigore del decreto ossia dopo il 30 dicembre 2023, "sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale".
Occorre evidenziare però, che oltre al DM MIMIT sulle polizze obbligatorie per le imprese dal 1° gennaioo 2025, in dirittura di arrivo, si attende anche il decreto attuativo delle polizze per il superbonus delle zone soggette a calamità naturali, ed è bene evidenziare che dalla norma, scarna, discendono vari dubbi.
In attesa di chiarimenti si sintetizza che;
Relativamente ai tempi entro cui provvedere, in teoria, per chi non si adegua entro i dodici mesi indicati dalla norma, si potrebbe arrivare alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, ma occorrono norme a conferma.
L'obbligo potrebbe restare anche soltanto un semplice principio non sanzionato, quindi si attendono chiarimenti in proposito.