Il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato) all'Articolo 6, comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Con una nota il 21 maggio 2024 è stata specificata la raccomandazione, nell'ambito delle competenze delle Commissioni, che gli esami di abilitazione per le professioni sotto indicate prevedano due prove (scritta e orale oppure pratica e orale)
Nello specifico :
PROFESSIONI | PROVE D'ESAME |
---|---|
professione di attuario e attuario iunior | prova scritta e prova orale; |
chimico e chimico iunior, | prova scritta e prova orale |
ingegnere e ingegnere iunior, | prova scritta e prova orale |
architetto, pianificatore,paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, | prova pratica e prova orale |
biologo e biologo iunior | prova scritta e una prova orale |
professione di geologo e geologo iunior, | prova pratica e una prova orale |
dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario | prova scritta e una prova orale |
assistente sociale specialista e assistente sociale | prova scritta e prova orale |
Viene anche precisato che
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In particolare, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:
Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di
La norma del DL Milleproroghe legge 17 2024 prevede inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per: