Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente la questione riguardante l’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.p.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato.
La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, a differenza ad esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970.
Legittimo quindi il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Vediamo piu in dettaglio .
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Il lavoratore, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro.
Secondo l'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass.
Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di controllo, è stato uno dei punti centrali della controversia
Nel ricorso contro il licenziamento , il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura
La Corte di cassazione ha invece stabilito che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria.
Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento.
Con questa sentenza, la Cassazione ha affermato che il telepass rientra tra gli strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi.
Secondo la Corte, infatti l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi.
Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati, per cui non è contestabile la mancanza di trasparenza del sistema.
In questo modo è stato dimostrato che il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.
Questa decisione offre una diversa interpretazione sulla natura del Telepass come strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori.
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