Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,
In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo, ovvero rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Condizioni per la Ricostituzione:
La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.
Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.
La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.
Alla richiesta devono essere allegati:
Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:
Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.
Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.
Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.