Attualità Pubblicato il 19/11/2024

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Sanzioni per canoni eccessivi sugli alloggi dei lavoratori stagionali

di Redazione Fisco e Tasse

La conversione del DL Salvainfrazioni cnoferma le sanzioni per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità abitativa o a canoni d'affitto eccessivi ai lavoratori



Il decreto legge 131/2024  pubblicato il 16 settembre in Gazzetta ufficiale (cd. Salvainfrazioni)  aveva introdotto  una rilevante novità normativa per contrastare il cosiddetto “affitto predatorio” nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali. 

La nuova disposizione, inserita nell’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), prevede una sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità  abitativa o a canoni eccessivi ai lavoratori stagionali immigrati.

La  misura risponde alle critiche della Commissione europea, che nell’aprile 2023 ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento completo della direttiva 2014/36/UE.

La norma europea infatti mira a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali e la Commissione ha evidenziato  che nel nostro paese non veniva adeguatamente affrontato  il problema della mancata protezione dei lavoratori extracomunitari stagionali  da forme di sfruttamento, tra cui la richiesta di canoni d’affitto sproporzionati.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267, è stata pubblicata la Legge 14 novembre 2024 n. 166, di conversione, con modificazioni, del Decreto.

Non ci sono state modifiche all'articolo 9. Vediamo piu in dettaglio  la novità nei paragrafi seguenti.

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La sanzione per alloggio inadeguato o per canone eccessivo




Il nuovo comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disciplina del lavoro stagionale),   , introdotto dall’articolo 9 del Dl 131/2024 convertito in legge, stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di violazione del comma 3 dello stesso articolo, sia sanzionato :

È previsto che il canone d’affitto sia considerato “eccessivo” quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore.

 Inoltre, è espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l’importo del canone di locazione.

Questa disposizione si inserisce nel quadro del Dlgs 203/2016, che aveva già riformulato l’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione, introducendo obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di fornitura di alloggi ai lavoratori stagionali. Tuttavia, la normativa precedente non era stata ritenuta sufficiente a livello comunitario, motivo per cui il Dl 131/2024 mira a chiarire ulteriormente le responsabilità dei datori di lavoro e le conseguenze di eventuali inadempienze, rafforzando la protezione contro lo sfruttamento abitativo dei lavoratori immigrati stagionali.



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