La giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a partire dal 1° aprile 1998, tra il giudice ordinario (il procedimento allora sarà regolato dalla legge 689 del 24.11.1981) e, in caso di violazioni delle norme tributarie, le commissioni tributarie.
Bisognerà dunque indagare l'effettiva natura della norma violata: se questa ha natura tributaria la competenza sarà inderogabilmente del giudice tributario.
Non sarà, viceversa, rilevante la forma dell'atto (ordinanza-ingiunzione ex legge 689/81 anziché procedimento di irrogazione art. 16 D.Lgs. 472/97). In tal senso Cassazione sez. V civ. sentenza n. 5040 del 11.03.2004.
Tale distinzione non sempre è agevole. Una recente sentenza della Corte costituzionale (n.141 dell'8/5/2009) ha ad esempio stabilito che il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) ha natura tributaria.
Per il Dlgs 546/1992 la competenza alle Commissioni tributarie è attribuita per tutti i tributi di ogni genere e specie "comunque denominati" , per l'effetto dei quali vengono colpite manifestazioni di capacità contributiva quindi non solo i tributi "comunque denominati", ma tutte le tipologie impositive (canoni e/o tariffe) che non solo rientrano nella competenza esclusiva degli enti locali ma che, addirittura, sono prive della connotazione "fiscale".